Lavorare in Bulgaria
lavorare in bulgariaVengono trattate alla pari dei cittadini bulgari tutte le persone straniere in possesso di un permesso di soggiorno permanente, o che abbiano ottenuto il diritto d’asilo o ancora che abbiano lo status di rifugiati. L'Ufficio Nazionale del Lavoro del Ministero del Lavoro bulgaro è l’ente autorizzato al rilascio dei permessi di lavoro temporanei i quali vengono rilasciati per un tempo determinato, dopo che il datore di lavoro ne abbia fatto richiesta; l’autorizzazione al rilascio ha la validità di un anno. Si può prolungare l’autorizzazione più volte, ma non per più di tre anni.
 
Per poter avere il permesso di soggiorno nel paese in cui si vuol lavorare per il periodo di tempo del contratto (che però non può superare l’anno), bisogna essere in possesso di un contratto di lavoro e del permesso di lavoro valido. Si può prolungare il permesso di soggiorno permanente nel caso in cui venga prolungato anche il permesso di lavoro, il cui limite massimo di proroga non deve superare i tre anni.
 
Il numero di dipendenti stranieri non deve essere più del 10% della forza lavoro totale. Questo limite non viene applicato ai cittadini degli Stati membri dell’UE, CEA (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e Svizzera. Sempre a questi cittadini, e alle loro famiglie, viene data la possibilità di lavorare in Bulgaria senza avere bisogno del permesso di lavoro. A partire dal 1° gennaio 2007 sono entrati in vigore nella legislazione bulgara i nuovi regolamenti di lavoro e le direttive dell’Unione Europea. Se dovessero presentarsi controversie tra i diritti interni e uno dei regolamenti comunitari, i tribunali bulgari dovranno applicare fedelmente le disposizioni date da questi ultimi.

Stando al Codice del Lavoro, il contratto di lavoro viene ritenuto concluso dopo un periodo di tempo indefinito o, subordinatamente, un contratto di lavoro a tempo determinato. Si può definire concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato solo quando è concordato inequivocabilmente o se specificato in altri modi. Non si può cambiare un contratto di lavoro a tempo indeterminato con uno a tempo determinato, salvo se non espressamente richiesto dal dipendente per iscritto.

1. Si può rescindere un contratto di lavoro a tempo determinato solo:

- per un periodo di tempo ben determinato, che non può essere però superiore a 3 anni;

- quando viene richiesto espressamente e per iscritto, dal dipendente o per eseguire attività temporanee, stagionali o di breve durata;

- fino a quando dei lavori specifici non siano finiti;

- se si deve sostituire un lavoratore assente dal lavoro;

2. Il contratto di lavoro per un periodo di prova

Questo tipo di contratto viene applicato per quei lavori che richiedono di accertare le reali capacità e competenze del dipendente. Il periodo di prova può durare fino ad un massimo di 6 mesi. Questi contratti possono inoltre essere richiesti dal dipendente che voglia assicurarsi che il lavoro sia adatto a lui. Su questo contratto viene riportato il periodo di prova precedentemente concordato. Il datore di lavoro può recedere dal contratto prima della scadenza stabilita, senza alcun preavviso.

3. Termine

Tutti i dipendenti, ad eccezione degli alti dirigenti, non possono essere licenziati senza giustificato motivo. Se ingiustamente licenziato, il dipendente può fare causa al datore di lavoro e chiedere un risarcimento danni. Determinate categorie di lavoratori sono esenti da licenziamento in caso di assenza dal posto di lavoro (come ad esempio se si sono congedati per malattia, per servizio militare, per essere in stato di gravidanza ecc.).

Il Codice del Lavoro stabilisce anche i termini massimi per dare il preavviso: per i contratti a tempo terminato, dove non diversamente specificato, il termine è un mese che può arrivare a un massimo di 3 mesi mentre per i contratti a tempo determinato è di 3 mesi e non può superare il tempo rimanente alla fine del contratto. Se un dipendente con un contratto di lavoro a tempo indeterminato viene licenziato senza una giusta causa o una notifica, ha diritto al risarcimento (equivalente ad una mensilità dello stipendio).

Se invece il contratto ha un termine prefissato, viene risarcito un importo pari alle retribuzioni lorde da pagare per il tempo rimanente del contratto.

È facoltà del datore di lavoro recedere dai contratti dietro compensazione: in questi casi al lavoratore spettano almeno 4 stipendi mensili lordi.

Un dipendente ha diritto ad un risarcimento da parte del datore di lavoro nei casi in cui: l’impresa, o parte di essa, chiuda; ci sia una riduzione del personale; ci sia una diminuzione del volume di lavoro; se il lavoro venga interrotto per più di 15 giorni lavorativi consecutivi. Gli verrà quindi versato un importo parti alla sua retribuzione lorda per il periodo di disoccupazione, ma è valido solo per un mese. In caso di periodi più lunghi, il risarcimento può essere regolato dal contratto collettivo o dal contratto di lavoro.

Il dipendente che cessi un rapporto di lavoro non appena abbia raggiunto l’età pensionabile, ha diritto alla liquidazione: il datore di lavoro dovrà versargli un importo pari alla sua retribuzione lorda per due mesi; se il lavoratore ha prestato la sua prestazione allo stesso datore di lavoro negli ultimi dieci anni, questa indennità equivale alla sua retribuzione lorda per sei mesi.